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S T A T U T O Della “UNINETTUNO s.r.l

S T A T U T O
Della “UNINETTUNO s.r.l

Articolo 1

1.1 La denominazione della società è: "UNINETTUNO s.r.l.".

Articolo 2

2.1. La società ha sede in Roma.
2.2. Nei modi previsti dalla legge la Società può deliberare l'istituzione o la chiusura di unità locali in Italia ed all'estero.

Articolo 3

3.1- La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- progettazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento scientifico, didattico e professionale a distanza a livello europeo e internazionale, così come definiti dalle regolamentazioni e normative europee e nazionali; esercizio di tutte le attività necessarie per la loro realizzazione, ivi inclusi gli investimenti, l’assunzione di personale, la stipula di accordi consortili e societari quali gli accordi per l'organizzazione e gestione di iniziative universitarie e telematiche con Università Italiane o con loro raggruppamenti nonché con altri soggetti italiani ed internazionali;
- ideazione, progettazione e gestione di servizi, inclusi quelli editoriali, a supporto della formazione a distanza e tradizionale, sulla rete Internet e/o su altre reti telematiche che permettano il trasferimento di dati, testi, suoni e immagini da e verso il pubblico;
- chiedere concessioni per l'impiego di canali radio televisivi e satellitari, per l'esercizio di reti tematiche televisive sia digitali che analogiche inclusa l'integrazione con i sistemi mobili di terza generazione;
- creazione, sviluppo, elaborazione, manutenzione, assistenza per conto proprio o per conto di terzi e commercio di programmi software per computer inclusi i sistemi operativi; - gestione e fornitura di accessi a banche dati, ferme restando le limitazioni previste dalla legge 675/1996 (tutela della privacy);
- vendita sulla rete/reti di servizi di qualsiasi tipo e natura;
- produzione e distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di materiale cartaceo, riviste, libri, documenti multimediali funzionali all'attività di formazione, per facilitare l'accesso del pubblico alla rete Internet e/o ad altre reti telematiche ed ai servizi in esse disponibili e tramite esse veicolati;
- addestramento di giovani e personale aziendale per procedure didattiche e informatiche;
- in relazione alle attività elencate ai precedenti punti e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91 e n.197/91, dal T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.L.vo n. 385/93 e dalla deliberazione del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, la società:
a) potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
b) potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende) aventi scopo analogo o affine al proprio;
c) potrà concedere avalli, fideiussioni, ipoteche e garanzie in genere a favore di terzi e anche per obbligazioni altrui e ciò a Istituti Bancari e Finanziari anche a medio termine, potrà contrarre mutui di qualsiasi specie e prestare fideiussioni, avalli, cauzioni e, in generale, garanzie reali e non a terzi e/o in favore di terzi.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 Cod.Civ. e può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
Per finanziare la Società i soci potranno effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti a fondo perduto oppure versamenti da accreditarsi in apposito "conto capitale";
su detti versamenti, che la Società non ha l'obbligo di restituire, non verranno corrisposti interessi. I soci, anche non proporzionalmente alle quote di capitale possedute, possono altresì finanziare la Società mediante versamenti in conto corrente societario; detti versamenti possono essere infruttiferi di interessi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la Società sarà tenuta a rimborsarli previo un preavviso di sei mesi. I versamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito del 3 marzo 1994 e delle norme applicative emanate dalla Banca d'Italia.

Articolo 6 ASSEMBLEA

6.1 L'assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.
6.2 Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale in Italia, negli altri paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Tuttavia, quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (art. 2364 cod.civ).
6.3 Ogni Socio ha un voto per ogni Euro di quota.
6.4 Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o telefax inviato al domicilio dei Soci non meno di quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Lo stesso avviso potrà indicare il giorno fissato per l'eventuale seconda convocazione.
6.5 Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale in proprio e per delega e vi assistano o sono informati della riunione tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci Effettivi, se nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento (art. 2479 bis cod. civ.)
Per essere ammessi all'assemblea i Soci debbono essere iscritti nel Libro dei Soci, dai quali risulta il domicilio dei Soci medesimi.
6.7 Ogni socio che abbia diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, ma che non sia un Amministratore, un Sindaco o un dipendente della Società e delle società da essa controllate, in conformità a quanto disposto dall'art. 2372 del Codice Civile.
6.8 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea, anche per delega. 6.9 E’ ammessa la possibilità che l’Assemblea dei soci si tenga per video e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovata il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario e/o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale
6.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea.
6.11 L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
6.12 Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.
6.13 L'Assemblea è validamente costituita con le presenze, effettive o in video/teleconferenza, stabilite dall'articolo 2479bis del Codice Civile.
6.13 Le deliberazioni dell'assemblea saranno validamente prese con il voto favorevole di Soci rappresentanti il capitale sociale nelle misure stabilite dalla legge.
6.14 Le seguenti materie dovranno essere portate all'esame ed approvazione dei Soci riuniti in assemblea sottraendo, quindi, espressamente al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri e le facoltà relativamente a tutti gli atti e le decisioni relative alle stesse:
a. acquisto e/o permuta di beni immobili;
b. acquisto e/o permuta di beni mobili registrati di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero);
c. la conclusione di qualsiasi accordo tra la Società o, se del caso, società da essa controllate o partecipate, e uno qualsiasi dei soci della Società di singolo importo superiore ad Euro 100.000 (centomila);
d. l'acquisto, la sottoscrizione o la vendita da parte della Società di azioni o altre partecipazioni o interessenze in altre società o enti, di obbligazioni convertibili o non, di obbligazioni cum warrant, warrants, nonché l'acquisto di aziende o rami d'azienda; e, la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'/degli Amministratore/i Delegato/i della Società, il conferimento dei poteri e l'attribuzione del compenso agli stessi.

Articolo 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri, soci o non soci, eletti dall'Assemblea.
Gli Amministratori durano in carica per il periodo di cinque (5) anni, avente scadenza con la assemblea di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio dalla nomina degli amministratori stessi, e sono rieleggibili.
7.2 Venendo a mancare per qualsiasi motivo, pendente la durata della carica, la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'assemblea dei Soci da convocarsi entro e non oltre quindici giorni, provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Amministrazione della Società.
In deroga a quanto previsto dall'art. 2386 ultimo comma C.C., la cessazione degli amministratori in dipendenza di quanto previsto dal presente articolo dello statuto sociale avrà effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo sarà stato ricostituito.
7.3 La carica amministrativa si intende gratuita salvo contraria deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci.
7.4 Il Consiglio ha facoltà di eleggere fra i suoi membri il Presidente, ove non fosse già stato eletto in Assemblea, nonchè un Vice-Presidente, uno o più Amministratori Delegati ed un Segretario, anche non Amministratore o non socio.
7.5 Il Consiglio si raduna sia nella sede della Società sia altrove in Italia e all'estero nei paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera, tutte le volte che il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.
7.6 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera, telefax o e-mail da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi un (1) giorno prima.
7.7 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero da un Amministratore nominato dai partecipanti la riunione.
7.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva od in video/teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di presenza di un numero pari di Amministratori, il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento del Vice-Presidente, risulterà decisivo.
7.10 Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati e nessuno si opponga alla trattazione.
7.11 Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
7.12 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riserva in modo tassativo all'Assemblea dei Soci.
7.13 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'articolo 2381 Codice Civile, può delegare parte dei propri poteri, congiuntamente o disgiuntamente, al Presidente, al VicePresidente ed allo/agli Amministratori Delegati.

Articolo 8 FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

8.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed anche in giudizio.
8.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la legale rappresentanza e la firma sociale al Vice-Presidente e allo/agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti; può altresì attribuire la legale rappresentanza e la firma sociale per determinati atti o categorie di atti anche ad altri Amministratori, direttori generali, direttori, procuratori e dirigenti, che ne useranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.
8.3 L'Organo Amministrativo può nominare direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 9 COLLEGIO SINDACALE

9.1 Ove divenuto obbligatorio ai sensi dell’art. 2477 cod. civ., l'Assemblea nominerà un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge (art. 2400 cod. civ.).
L'Assemblea designerà altresì il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la retribuzione dei componenti dello stesso.

Articolo 10 BILANCIO ED UTILI

10.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembredi ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede, ai sensi di legge, alla formazione del Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.
10.2 Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinquepercento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci o destinati ad altri scopi, in conformità ad apposita delibera dell'Assemblea dei soci.
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'Organo Amministrativo ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'Organo stesso.
10.3 I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

Articolo 11 SCIOGLIMENTO

11.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 12 DISPOSIZIONI GENERALI

12.1 Per tutto quanto non è espressamente contemplato o regolato dal presente statuto si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

Firmato: Maria Amato Garito

Luigi Barontini Notaio